Art. 1 – Denominazione e sede
1. È
costituita in Calusco d’Adda, via Leopardi 7
(c/o Moretti Mario), una Associazione sportiva ai
sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata “Associazione
dilettantistica Polisportiva Caluschese Basket”.
1. L’Associazione è apolitica e non ha
scopo di lucro.
2. Essa ha per finalità lo sviluppo e la
diffusione di attività sportiva connessa alla pratica della pallacanestro
intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei Soci, mediante la
gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo
di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della
pallacanestro. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali,
l’Associazione potrà, tra l’altro, svolgere l’attività di gestione, conduzione,
manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla
pratica della pallacanestro nonché lo svolgimento di attività didattica per
l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica
sportiva della pallacanestro.
3. L’Associazione è altresì caratterizzata
dalla democraticità della struttura, dall’elettività e
gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli
Associati; si deve avvalere prevalentemente di prestazione volontarie,
personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori
dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare
il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue
attività.
4. L’Associazione accetta di conformarsi
alle norme e alle direttive imposte dalla legge, dal CONI ed a tutte le
disposizioni statutarie della Federazione Italiana Pallacanestro.
5. L’Associazione si impegna a garantire
lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di
nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.
Art. 3 – Durata
1. La durata dell’Associazione è
illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea
Straordinaria degli Associati.
Art. 4 – Domanda di ammissione Soci
1. Sono Soci tutti coloro che partecipano
alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa.
2. Possono far parte dell’Associazione, in
qualità di Soci solo le persone fisiche che ne facciano espressa richiesta.
3. La validità della qualità di Socio
efficacemente conseguita all’atto di presentazione della
domanda di ammissione è subordinata all’accoglimento della domanda stessa
da parte del
Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la
cui decisione è
ammesso appello presso il Consiglio Direttivo.
4. In caso di domande di ammissione a
Socio presentate da minorenni le stesse dovranno
essere controfirmate dall’esercente la potestà dei genitori. Il genitore
che sottoscrive la
domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti
dell’Associazione e risponde
verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’Associato minorenne.
Art. 5 – Diritti dei Soci
1. Tutti i Soci maggiorenni godono, al
momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle Assemblee sociali
nonché dell’elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente
acquisito dal Socio minorenne alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il
raggiungimento della maggiore età.
2. La qualifica di Socio dà diritto a
frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale,
secondo le modalità stabilite nell’apposito Regolamento.
Art. 6 – Decadenza dei Soci
1. I Soci cessano di appartenere all’Associazione
nei seguenti casi:
2. L’Associato radiato non può essere più
ammesso.
Art. 7 – Organi
1. Gli organi sociali sono:
Art. 8 – Assemblea
1. L’Assemblea generale dei Soci è il
massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è
convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente
convocata e costituita rappresenta l’universalità degli Associati e le
deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli Associati,
anche se non intervenuti o dissenzienti, fatto salvo il diritto di impugnazione
previsto dalla legge.
2. La convocazione dell’Assemblea deve
essere effettuata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno. L’Assemblea
deve inoltre essere convocata dal Consiglio Direttivo quando se ne ravvisa la
necessità o quando ne è fatta richiesta motivata con proposizione dell’ordine
del giorno da almeno un decimo degli Associati in regola con il pagamento delle
quote associative all’atto della richiesta. In tale caso la convocazione è atto
dovuto del Consiglio Direttivo.
3. L’Assemblea dovrà essere convocata
presso la sede dell’Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la
massima partecipazione degli Associati.
Art. 9 – Diritti di partecipazione
1. Potranno prendere parte alle Assemblee
ordinarie e straordinarie dell’Associazione i soli Soci in regola con il
versamento della quota annua. Avranno diritto di voto solo gli Associati
maggiorenni.
2. Ogni Socio può rappresentare in
Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un
Associato.
Art. 10 – Compiti dell’Assemblea - Deliberazioni
1. Spetta all’Assemblea deliberare sugli
indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione nonché in merito
all’approvazione dei Regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi
e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che
non rientrino nella competenza dell’Assemblea straordinaria e che siano
legittimamente sottoposti al suo esame.
2. Le deliberazioni dell’Assemblea sono
prese a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e
in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio
Direttivo non hanno voto.
3. Per modificare l’atto costitutivo e lo
Statuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Per deliberare lo scioglimento
dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di
almeno la metà più uno degli Associati.
Art. 11 Convocazione – Procedure Assembleari
1. La convocazione dell’Assemblea
ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella
sede dell'Associazione. Nella convocazione dell’Assemblea devono essere
indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da
trattare.
2. L’Assemblea straordinaria deve essere
convocata dal Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima dell’adunanza.
3. Le Assemblee sono presiedute dal
Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, dal
Vicepresidente o dal Dirigente Responsabile.
4. L’Assemblea nomina un segretario che ne
redigerà il verbale.
5. Il Presidente dirige e regola le
discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
6. Di ogni Assemblea si dovrà redigere
apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Consiglio Direttivo e
dal Segretario. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti
gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a
garantire la massima diffusione.
Art. 12 – Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è l’organo
amministrativo dell’Associazione. Esso è composto da almeno tre membri eletti
dall’Assemblea tra i Soci. Il Consiglio Direttivo una volta eletto nomina tra i
propri membri il Presidente, il Vicepresidente e/o Dirigente responsabile, ed
il Segretario. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi
componenti sono rieleggibili. Tutti gli incarichi si intendono a titolo
gratuito. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza e
con la presenza di almeno la metà dei Consiglieri. In caso di parità il voto
del Presidente vale doppio.
2. Possono ricoprire cariche sociali i
soli Soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano
maggiorenni e non ricoprano cariche sociali in altre Società ed Associazioni
sportive dilettantistiche nell’ambito della stessa disciplina sportiva
dilettantistica.
3. Le deliberazioni del Consiglio, per la
loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto
la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di
tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo.
4. I componenti del Consiglio Direttivo
rispondono solidalmente con il Presidente delle decisioni assunte dal Consiglio
Direttivo.
Art. 13 – Dimissioni
1. Nel caso che per qualsiasi ragione
durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i
rimanenti provvederanno alla convocazione dell’Assemblea dei Soci per surrogare
i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri
sostituiti.
2. Il Consiglio Direttivo dovrà
considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi
altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.
Art. 14 – Convocazione del Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni
qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta
da almeno due Consiglieri, senza formalità.
Art. 15 – Compiti del Consiglio Direttivo
1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
Art. 16 – Il Presidente
1. Il Presidente solidamente al Consiglio
Direttivo ha la legale rappresentanza della Associazione.
Art. 17 – Il Vicepresidente e/o Dirigente Responsabile
1. In caso di assenza o impedimento
temporaneo del Presidente le sue funzioni vengono svolte dal Vicepresidente e/o
Dirigente Responsabile. In tali casi la rappresentanza della
Associazione viene assunta dal Vicepresidente e/o dal Dirigente
Responsabile.
Art. 18 – Il rendiconto
1. In quanto Sezione della Polisportiva
Caluschese, il rendiconto dell’Associazione rientra nel rendiconto generale
della Polisportiva Caluschese.
Art. 19 - Patrimonio
1. I mezzi finanziari sono costituiti
dalle quote associative determinate annualmente dal
Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e
donazioni, dai proventi
derivanti dalle attività organizzate dall’Associazione.
Art. 20 – Libri sociali
1. Costituiscono libri sociali obbligatori
dell’Associazione:
I libri sociali, devono essere conservati nella sede sociale. Della
regolarità della loro tenuta sono responsabili solidalmente tutti i membri del
consiglio direttivo..
1. Lo scioglimento dell’Associazione è
deliberato dall’Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria,
con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno la metà
più uno dei Soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle
deleghe. Così pure la richiesta dell’Assemblea generale straordinaria da parte
dei Soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve essere
presentata da almeno 3/4 dei Soci con diritto di voto, con l’esclusione delle
deleghe.
1. Le controversie derivanti dalla attività sportiva nascenti tra l’Associazione ed i
Soci, ovvero tra i soci medesimi, saranno devolute alla competenza esclusiva di un collegio arbitralecostituito ai sensi dell’
Art. 44 dello statuto FIP che tutti i soci si obbligano ad accettare.
2. L’Associazione e di suoi Soci si impegnano a rimettere ad un giudizio arbitrale
irrituale la risoluzione di controversie tra essi insorte, che siano originate dalla loro attività sportiva o associativa e che
non rientrino nella competenza degli organi di giustizia federali ovvero nella competenza del giudice amministrativo, ai sensi
dell’art. 806 e seguenti del codice di procedura civile, sempre che trattasi di controversie per le quali la legge non escluda
la compromettibilità in arbitri.
3. I modi, i termini e la procedura arbitralesono fissati dal regolamento di giustizia FIP, garantendo che le parti
concorrano in maniera paritaria alla nomina degli arbitri o che gli stessi siano nominati da un terzo imparziale.