STATUTO

Art. 1 – Denominazione e sede

1. È costituita in Calusco d’Adda, via Leopardi 7 (c/o Moretti Mario), una Associazione sportiva ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata “Associazione dilettantistica Polisportiva Caluschese Basket”.

 

Art. 2 – Scopo

1. L’Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.

2. Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportiva connessa alla pratica della pallacanestro intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei Soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della pallacanestro. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro, svolgere l’attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della pallacanestro nonché lo svolgimento di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della pallacanestro.

3. L’Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’elettività e

gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli Associati; si deve avvalere prevalentemente di prestazione volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

4. L’Associazione accetta di conformarsi alle norme e alle direttive imposte dalla legge, dal CONI ed a tutte le disposizioni statutarie della Federazione Italiana Pallacanestro.

5. L’Associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

 

Art. 3 – Durata

1. La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea Straordinaria degli Associati.

 

Art. 4 – Domanda di ammissione Soci

1. Sono Soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa.

2. Possono far parte dell’Associazione, in qualità di Soci solo le persone fisiche che ne facciano espressa richiesta.

3. La validità della qualità di Socio efficacemente conseguita all’atto di presentazione della

domanda di ammissione è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del

Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è

ammesso appello presso il Consiglio Direttivo.

4. In caso di domande di ammissione a Socio presentate da minorenni le stesse dovranno

essere controfirmate dall’esercente la potestà dei genitori. Il genitore che sottoscrive la

domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde

verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’Associato minorenne.

 

Art. 5 – Diritti dei Soci

1. Tutti i Soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle Assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal Socio minorenne alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

2. La qualifica di Socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell’apposito Regolamento.

 

Art. 6 – Decadenza dei Soci

1. I Soci cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi:

  1. dimissione volontaria
  2. morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa
  3. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

2. L’Associato radiato non può essere più ammesso.

Art. 7 – Organi

1. Gli organi sociali sono:

  1. l’Assemblea generale dei Soci
  2. il Consiglio Direttivo

 

Art. 8 – Assemblea

1. L’Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è

convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli Associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli Associati, anche se non intervenuti o dissenzienti, fatto salvo il diritto di impugnazione previsto dalla legge.

2. La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno. L’Assemblea deve inoltre essere convocata dal Consiglio Direttivo quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata con proposizione dell’ordine del giorno da almeno un decimo degli Associati in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta. In tale caso la convocazione è atto dovuto del Consiglio Direttivo.

3. L’Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli Associati.

 

Art. 9 – Diritti di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione i soli Soci in regola con il versamento della quota annua. Avranno diritto di voto solo gli Associati

maggiorenni.

2. Ogni Socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un

Associato.

 

Art. 10 – Compiti dell’Assemblea - Deliberazioni

1. Spetta all’Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione nonché in merito all’approvazione dei Regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell’Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

2. Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio Direttivo non hanno voto.

3. Per modificare l’atto costitutivo e lo Statuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno la metà più uno degli Associati.

 

Art. 11 Convocazione – Procedure Assembleari

1. La convocazione dell’Assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione. Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.

2. L’Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima dell’adunanza.

3. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o dal Dirigente Responsabile.

4. L’Assemblea nomina un segretario che ne redigerà il verbale.

5. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.

6. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Consiglio Direttivo e dal Segretario. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantire la massima diffusione.

 

Art. 12 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo dell’Associazione. Esso è composto da almeno tre membri eletti dall’Assemblea tra i Soci. Il Consiglio Direttivo una volta eletto nomina tra i propri membri il Presidente, il Vicepresidente e/o Dirigente responsabile, ed il Segretario. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza e con la presenza di almeno la metà dei Consiglieri. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

2. Possono ricoprire cariche sociali i soli Soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni e non ricoprano cariche sociali in altre Società ed Associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della stessa disciplina sportiva dilettantistica.

3. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo.

4. I componenti del Consiglio Direttivo rispondono solidalmente con il Presidente delle decisioni assunte dal Consiglio Direttivo.

 

Art. 13 – Dimissioni

1. Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell’Assemblea dei Soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

2. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

 

Art. 14 – Convocazione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri, senza formalità.

 

Art. 15 – Compiti del Consiglio Direttivo

1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:

  1. deliberare sulle domande di ammissione dei Soci;
  2. deliberare su argomenti di carattere economico e finanziario, compresa la stipula di contratti di sponsorizzazione;
  3. fissare le date delle Assemblee ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai Soci;
  4. redigere gli eventuali Regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli Associati;
  5. adottare i provvedimenti di radiazione verso i Soci qualora si dovessero rendere necessari;
  6. attuare le finalità previste dallo Statuto e l’attuazione delle decisioni dell’Assemblea dei Soci.

 

Art. 16 – Il Presidente

1. Il Presidente solidamente al Consiglio Direttivo ha la legale rappresentanza della Associazione.

 

Art. 17 – Il Vicepresidente e/o Dirigente Responsabile

1. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente le sue funzioni vengono svolte dal Vicepresidente e/o Dirigente Responsabile. In tali casi la rappresentanza della

Associazione viene assunta dal Vicepresidente e/o dal Dirigente Responsabile.

 

Art. 18 – Il rendiconto

1. In quanto Sezione della Polisportiva Caluschese, il rendiconto dell’Associazione rientra nel rendiconto generale della Polisportiva Caluschese.

 

Art. 19 - Patrimonio

1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal

Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi

derivanti dalle attività organizzate dall’Associazione.

 

Art. 20 – Libri sociali

1. Costituiscono libri sociali obbligatori dell’Associazione:

  1. il libro verbale delle Assemblee;
  2. il libro verbali del Consiglio Direttivo.

I libri sociali, devono essere conservati nella sede sociale. Della regolarità della loro tenuta sono responsabili solidalmente tutti i membri del consiglio direttivo..

 

Art. 21 – Scioglimento

1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno la metà più uno dei Soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’Assemblea generale straordinaria da parte dei Soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei Soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe.

Art. 22 – Clausola Compromissoria

1. Le controversie derivanti dalla attività sportiva nascenti tra l’Associazione ed i Soci, ovvero tra i soci medesimi, saranno devolute alla competenza esclusiva di un collegio arbitralecostituito ai sensi dell’ Art. 44 dello statuto FIP che tutti i soci si obbligano ad accettare.

2. L’Associazione e di suoi Soci si impegnano a rimettere ad un giudizio arbitrale irrituale la risoluzione di controversie tra essi insorte, che siano originate dalla loro attività sportiva o associativa e che non rientrino nella competenza degli organi di giustizia federali ovvero nella competenza del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 806 e seguenti del codice di procedura civile, sempre che trattasi di controversie per le quali la legge non escluda la compromettibilità in arbitri.

3. I modi, i termini e la procedura arbitralesono fissati dal regolamento di giustizia FIP, garantendo che le parti concorrano in maniera paritaria alla nomina degli arbitri o che gli stessi siano nominati da un terzo imparziale.